lunedì 20 novembre 2017

Il Trga di Bolzano accoglie il ricorso di un concessionario di gioco, 'No' dal Tar del Lazio

Continua ad essere presente incertezza nel mondo del gioco pubblico: le norme sono sempre soggette ad interpretazioni e sino a quando non uscirà il decreto attuativo dell’accordo sul riordino, niente è cambiato e, quindi, si devono seguire le decisioni delle varie Autorità Amministrative e Giudiziarie che si prendono in carico la soluzione delle diatribe che arrivano loro e dalle quali, in ogni caso, dipende la “vita o la morte commerciale” di talune attività ludiche. Il gioco non ha ancora ad oggi pace e serenità e, quindi, si cerca di seguire anche per dovere di cronaca questa o quella sentenza più che altro per cercare di comprendere se l’attenzione dei Giudici viene ora prestata maggiormente, ma sempre obbiettivamente, alle esigenze delle imprese che di gioco vivono.

In queste righe, si vuole parlare prima del Trga di Bolzano e poi di una sentenza del Lazio. Come si sa Bolzano è un “territorio assolutamente no-slot e contro ai giochi del casino gratis” per antonomasia: là, operatori, gioco e giocatori vogliono essere tenuti alla “larga” dal sociale e questo da sempre. Ma anche in quel territorio “qualcosina” si sta muovendo e se mentre prima i Giudici, in assoluta completa buona fede, non prestavano poi tanta attenzione alle esigenze “di vita” delle attività ludiche, e davano ragione alle normative regionali e provinciali, ora gli stessi Giudici appare prestino più attenzione e qualche volta accade anche che un operatore di gioco “esca vittorioso” dalla presentazione di qualche ricorso.

Ecco quanto si legge in un decreto del Trga di Bolzano, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, che ha accolto il ricorso di un concessionario di gioco contro il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano per “l’annullamento dell’efficacia anche mediante misure cautelari monocratiche degli atti” con cui è stata disposta ed avviata la decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse in un esercizio del capoluogo altoatesino” in quanto collocato ad una distanza inferiore ai 300 metri rispetto ai luoghi sensibili.

Distanza prevista dalla normativa locale per il contrasto al gioco problematico. Il provvedimento impugnato non ha avuto ancora esecuzione e sussistono, pertanto, le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta “nelle more della celebrazione della Camera di Consiglio” fissata per la trattazione collegiale il 28 novembre 2017.

Per altro ricorso dinanzi al Tar del Lazio, ma con altro contenuto, i Giudici di quel Tribunale respingono invece le domande contro la sospensione della concessione di una sala bingo di Riccione per un concorso a premi irregolare. Giudici che così si esprimono: “Nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza del ricorrente nelle more della celebrazione della Camera di Consiglio”, fissata per il prossimo 22 novembre 2017 per la trattazione collegiale.

Nel territorio di Riccione, la “storia del ricorso” è assolutamente diversa: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una impresa di gioco nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contestazioni ed avvio di procedimento sanzionatorio e posto che la stessa Adm ha intimato alla ricorrente “l’immediata interruzione del concorso a premi ‘Gioca e parti in A1’ svolto nella sala bingo della ricorrente ed ha avviato, come detto precedentemente, procedimento per la sanzione e la sospensione della concessione”. La motivazione dei Monopoli di Stato per questa sospensione si concretizzerebbe con il pensiero che il concorso a premi sarebbe riservato solo ai vincitori del gioco del bingo e per questo motivo tale concorso risulterebbe assolutamente irregolare.